PROPOSTA DI LEGGE

Artt. 1-5.

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Art. 6.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.
      2. Ai fini di cui al presente articolo 8 non si applicano le esclusioni previste dal

 

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quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 7.
(Esclusioni oggettive dall'indulto).

      1. L'indulto non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

          a) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

          b) 422 (strage);

          c) 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

          d) 644 (usura);

          e) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Art. 8.

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